Chi può accedere alla riammissione?
La riammissione è riservata ai debitori che:
- Hanno presentato domanda di rottamazione entro il 30 giugno 2023, relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022;
- Sono decaduti dalla rottamazione entro il 31 dicembre 2024, a causa di mancati pagamenti, pagamenti tardivi o insufficienti delle rate.
Chi è escluso?
Non possono accedere alla riammissione:
- I debitori che non avevano presentato la domanda originaria entro il 30 giugno 2023.
- I debitori che hanno pagato regolarmente le rate o che hanno ritardato i pagamenti entro i 5 giorni di tolleranza previsti.
Cosa prevede la riammissione?
I debitori ammessi alla riammissione potranno beneficiare di un nuovo piano di pagamento, che prevede:
- Rateizzazione in 10 rate di pari importo:
- Prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025.
- Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
- Opzione di pagamento in unica soluzione: entro il 31 luglio 2025.
- Tolleranza per ritardi: i ritardi nei pagamenti fino a 5 giorni non comportano decadenza.
Effetti della domanda
La presentazione della domanda comporta importanti vantaggi per il debitore:
- Sospensione delle azioni esecutive: non possono essere disposti pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. Tuttavia, rimangono validi i fermi e le ipoteche già adottati.
- Stop alle procedure esecutive immobiliari: le esecuzioni in corso non possono proseguire, salvo che sia già avvenuto un incanto con esito positivo.
- Il debitore è considerato adempiente a tutti gli effetti, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Scadenze importanti
- Domanda di riammissione: da presentare entro il 30 aprile 2025.
- Riliquidazione delle somme: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà entro il 30 giugno 2025.
- Nuovo piano di pagamento: le rate inizieranno a partire dal 31 luglio 2025.
Ambito di applicazione
- Casse di previdenza: i carichi affidati rientrano nella riammissione solo se, a suo tempo, la Cassa aveva deliberato in tal senso.
- Enti locali: non è prevista la riammissione per gli enti locali che non si avvalgono della riscossione tramite ruolo.
Considerazioni finali
La riammissione non rappresenta una nuova rottamazione, ma un’opportunità per i debitori decaduti di regolarizzare la propria posizione. È importante ricordare che la domanda deve riguardare esclusivamente i carichi già inclusi nella domanda originaria di rottamazione.
Consiglio pratico: anche se non ci sono importi da versare, è opportuno presentare la domanda per evitare complicazioni future. Inoltre, in caso di più carichi, è possibile presentare domande separate per evitare che la decadenza di un piano comprometta gli altri.
Conclusione
La riammissione alla rottamazione dei ruoli è un’opportunità preziosa per i debitori decaduti, ma richiede attenzione alle scadenze e ai requisiti. Si consiglia di monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per eventuali aggiornamenti e per scaricare i modelli necessari alla trasmissione della domanda.
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