Riammissione alla Rottamazione dei Ruoli: Tutto quello che c’è da Sapere

Chi può accedere alla riammissione?

La riammissione è riservata ai debitori che:

  • Hanno presentato domanda di rottamazione entro il 30 giugno 2023, relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022;
  • Sono decaduti dalla rottamazione entro il 31 dicembre 2024, a causa di mancati pagamenti, pagamenti tardivi o insufficienti delle rate.

Chi è escluso?

Non possono accedere alla riammissione:

  • I debitori che non avevano presentato la domanda originaria entro il 30 giugno 2023.
  • I debitori che hanno pagato regolarmente le rate o che hanno ritardato i pagamenti entro i 5 giorni di tolleranza previsti.

Cosa prevede la riammissione?

I debitori ammessi alla riammissione potranno beneficiare di un nuovo piano di pagamento, che prevede:

  • Rateizzazione in 10 rate di pari importo:
    • Prime due rate: 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025.
    • Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
  • Opzione di pagamento in unica soluzione: entro il 31 luglio 2025.
  • Tolleranza per ritardi: i ritardi nei pagamenti fino a 5 giorni non comportano decadenza.

Effetti della domanda

La presentazione della domanda comporta importanti vantaggi per il debitore:

  • Sospensione delle azioni esecutive: non possono essere disposti pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche. Tuttavia, rimangono validi i fermi e le ipoteche già adottati.
  • Stop alle procedure esecutive immobiliari: le esecuzioni in corso non possono proseguire, salvo che sia già avvenuto un incanto con esito positivo.
  • Il debitore è considerato adempiente a tutti gli effetti, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Scadenze importanti

  • Domanda di riammissione: da presentare entro il 30 aprile 2025.
  • Riliquidazione delle somme: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà entro il 30 giugno 2025.
  • Nuovo piano di pagamento: le rate inizieranno a partire dal 31 luglio 2025.

Ambito di applicazione

  • Casse di previdenza: i carichi affidati rientrano nella riammissione solo se, a suo tempo, la Cassa aveva deliberato in tal senso.
  • Enti locali: non è prevista la riammissione per gli enti locali che non si avvalgono della riscossione tramite ruolo.

Considerazioni finali

La riammissione non rappresenta una nuova rottamazione, ma un’opportunità per i debitori decaduti di regolarizzare la propria posizione. È importante ricordare che la domanda deve riguardare esclusivamente i carichi già inclusi nella domanda originaria di rottamazione.

Consiglio pratico: anche se non ci sono importi da versare, è opportuno presentare la domanda per evitare complicazioni future. Inoltre, in caso di più carichi, è possibile presentare domande separate per evitare che la decadenza di un piano comprometta gli altri.

Conclusione

La riammissione alla rottamazione dei ruoli è un’opportunità preziosa per i debitori decaduti, ma richiede attenzione alle scadenze e ai requisiti. Si consiglia di monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per eventuali aggiornamenti e per scaricare i modelli necessari alla trasmissione della domanda.

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